Un contribuente continua a versare l’IMU su area edificabile sulla quale insiste immobile già accatastato, pur non ultimato. Fino a quando è legittimo l’utilizzo della base imponibile costituita dall’area fabbricabile?
RISPOSTA:
L’applicazione dell’IMU sul fabbricato in corso di costruzione trova disciplina nel d. lgs. 504/92 applicabile all’IMU in forza del rinvio dinamico fissato dall’articolo 13 del dl 201/2011, che attinge la definizione delle fattispecie imponibili direttamente dalla disciplina dell’ICI. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 del suddetto decreto per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che (CASS. 19638/2009) ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L’iscrizione nel catasto edilizio dell’unità immobiliare costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce presupposto sufficiente la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità.
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