L’istituto del baratto amministrativo è stato introdotto con l’articolo 24 del dl 133/2014 e concede ai comuni la possibilità di definire con apposita delibera criteri e condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero, di riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano. La seconda parte della norma prevede che In relazione alla tipologia dei predetti interventi i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. La Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione 27 del 23 marzo 2016, ha chiarito che il baratto amministrativo non è una prestazione in luogo dell’adempimento e che l’obbligazione tributaria è indisponibile ai sensi degli articoli 23 e 57 della Costituzione, derogabile sono in forza di specifiche disposizioni di legge.
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Novità editoriale:
I tributi locali nel 2016
di Cristina Carpenedo
La fiscalità locale è stata interessata da due importanti eventi normativi: la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge di stabilità per il 2016 ed i decreti legislativi n.ri. 156, 158 e 159 del 24 settembre 2015 di attuazione della delega fiscale (approvata con L. 23 del 11/03/2014).
Questo volume è strutturato in una prima parte dedicata agli interventi della legge di stabilità e in una seconda parte dedicata agli istituti che caratterizzano la gestione della fiscalità locale.
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