ICI – Terreno edificabile – Comproprietà

15 June 2012
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Corte di Cassazione, Sez. Tributaria 18 Maggio 2012, n. 7889
ICI – Terreno edificabile – Comproprietà

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione degli avvisi di accertamento ICI in relazione ad un terreno di comproprieta’ della contribuente, in ragione della natura edificabile dello stesso riconosciuta dallo strumento urbanistico generale.
La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del 20% la base imponibile determinata dal Comune ed escludendo le sanzioni irrogate, confermando nel resto l’accertamento. Proponevano appello in via principale il contribuente e in via incidentale il Comune: con la sentenza in epigrafe, veniva rigettato l’appello principale del contribuente e accolto parzialmente l’appello incidentale del Comune, riducendo le sanzioni al minimo edittale. Avverso tale sentenza gli eredi del contribuente propongono ricorso per cassazione con sei motivi. Il Comune non ha notificato controricorso, ma ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge, l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullita’ dell’accertamento per il fatto che nella specie la valutazione dei terreni fosse stata fatta dal “responsabile dell’ufficio tecnico comunale”. Il motivo non e’ fondato. In primo luogo, non si tratta di omessa pronuncia ma di rigetto (implicito) di tale eccezione fin dal primo grado: si legge nella sentenza impugnata che era stato dedotto dal Comune, in prime cure, “che il funzionario aveva i poteri di emettere l’atto in forza della Delib. Giunta Comunale 12 febbraio 1997, n. 45”, senza che alcuna controdeduzione da parte ricorrente emerga ne’ dalla sentenza, ne’ dal ricorso in esame, che sotto il profilo dell’autosufficienza si palesa decisamente carente, non essendo in esso riportata alcuna specifica censura (e specifica avrebbe dovuto essere) della sentenza di primo grado che sia stata articolata nell’atto d’appello sul punto.
Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, in ordine all’omessa pronuncia circa la richiesta disapplicazione delle sanzioni.
Le censure sono infondate. Anche in questo caso non si tratta di omessa pronuncia, ma di rigetto implicito nella disposta riduzione delle sanzioni al minimo edittale, come pronunciato nella sentenza impugnata. Ne’ corrisponde al vero che tale riduzione non sia sorretta da idonea motivazione, in quanto il giudice del merito non manca di giustificare la propria decisione ricollegandone l’opportunita’ al fatto che la materia in discussione sia stata “in passato oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza di merito”, rilevando anche il valore retroattivo della norma di interpretazione autentica circa il valore attribuibile alle aree edificabile. Con il quarto motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta congruita’ della motivazione dell’avviso di accertamento. Il motivo, che si traduce sostanzialmente piu’ in una critica all’atto impositivo (inammissibile in sede di legittimita’), che alla sentenza di merito, e’ infondato, in quanto il giudice d’appello specifica di ritenere congrua la valutazione data dal Comune, tenuto conto degli insediamenti industriali e rapportando i valori all’epoca degli accertamenti, ragioni per le quali non si ritiene di poter confermare la riduzione apportata dai primi giudici, i quali, quindi, avevano anch’essi ritenuta sufficiente e conforme alle norme regolatrici la motivazione dell’atto impositivo concentrando il decisum solo sul quantum della valutazione.
Peraltro, anche da quanto riportato nel ricorso circa il contenuto motivazionale dell’atto impositivo emerge che lo stesso era congruamente motivato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui: In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneita’ a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. nn. 21571 del 2004; 22841 del 2010).
Peraltro i ricorrenti non adducono di aver presentato prove sulla inidoneita’ dei criteri indicati dall’ente impositore ai fini della determinazione del valore accertato e dimostrano di conoscere anche i contenuti della perizia di stima dell’ufficio tecnico comunale.
Con il quinto e sesto motivo, la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta edificabilita’ dell’area e quindi la soggezione all’imposta secondo il corrispondente valore.
Le censure non sono infondate. La sentenza applica l’orientamento espresso da questa Corte in ordine alla sufficienza del mero strumento urbanistico generale ai fini della valutabilita’ dell’area come area edificabile senza che occorrano piani attuativi (Cass. S.U. n. 25506 del 2006): peraltro, questa stessa Corte, con specifico riferimento ai piani ASI ha stabilito che in tema di ICI, per determinare la natura di terreni compresi in un piano ASI decaduto, occorre far riferimento alla destinazione urbanistica originaria, con la conseguenza che gli stessi sono da qualificare edificabili se inseriti nel preesistente programma di fabbricazione, a prescindere dall’esistenza o dalla validita’ degli strumenti urbanistici attuativi, poiche’, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b), l’edificabilita’ di un’area dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nello strumento generale adottato dal Comune (piano regolatore o, come nella specie, programma di fabbricazione, ad esso equivalente), indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, in quanto nel sistema dell’ICI la nozione di area fabbricabile e’ ampia ed ispirata alla mera potenzialita’ edificatoria (Cass. n. 13135 del 2010). E, come gia’ detto, non e’ sfuggito al giudicante il valore retroattivo della norma interpretativa. Sicche’ il ricorso deve essere rigettato. Il consolidamento dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

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