L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente per attribuire al terreno la natura di area edificabile ai fini ICI/IMU, essendo irrilevante la circostanza che nelle more dell’approvazione del nuovo piano trovasse applicazione il cd. regime di salvaguardia, dal momento che esso concerne unicamente la disciplina urbanistica, mentre è irrilevante ai fini della legislazione fiscale. Lo ha chiarito la Cassazione con la decisione n. 26897 del 5/10/2021, respingendo il ricorso di alcuni contribuenti che avevano contestato la legittimità ad assoggettare all’imposta comunale per l’anno 2011 alcuni terreni che erano divenuti edificabili con il piano di governo del territorio (PGT) adottato dal Comune nel 2011 ma approvato dalla Regione nel 2012.
La Cassazione evidenzia che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune….
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