I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano accolto parzialmente il ricorso e, avverso la pronuncia contraria, il Comune aveva proposto ricorso alla Suprema Corte, denunciando un’erronea applicazione delle disposizioni dettate dalla normativa afferente all’I.C.I., con particolare riferimento agli articoli 2 e 8 del richiamato D. Lgs. n. 504/1992.
Come è noto, il citato articolo 2 stabilisce che è da considerarsi fabbricato “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”. Pertanto, il fabbricato in corso di costruzione, non può qualificarsi come fabbricato, stante il fatto che l’esistenza dell’immobile deve essere fatta risalire all’accatastamento avvenuto, nel caso di specie nel 1999. A conferma di tale tesi, va evidenziato che a seguito dell’avvenuto accatastamento degli immobili, non erano intervenute contestazioni e, conseguentemente, la data dell’evento poteva essere assunta quale momento di esistenza dei fabbricati stessi.
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