CASSAZIONE 19/8/2015, n. 16973
Il nuovo testo che definisce la ruralità (art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, conv. con legge n. 133/1994) prevede che “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 3135 del codice civile e in particolare destinate:…i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi…” ha natura interpretativa della norma e la sua applicazione è retroattiva ponendo fine il Legislatore a dubbi interpretativi e contrasti di giurisprudenza sulla non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati di proprietà delle cooperative esercenti attività agricole.
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