I lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie non sono esenti dal CUP

L’esenzione dal CUP stabilita dalla lett.a) del co.833 della L. n.160/2019 non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificatamente e tassativamente indicate

17 January 2025
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di Antonio Chiarello


Il Tar Piemonte (sez. 2 n. 07/2025) con sentenza depositata il 07.01.2025 chiarisce che l’esenzione dal CUP stabilita dalla lett.a) del co.833 della L. n.160/2019, – pur non essendo il canone unico patrimoniale una entrata tributaria – non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificatamente e tassativamente indicate, atteso il divieto di interpretazione analogica ed estensiva della disposizione normativa, di talché
il favor non compete ai soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma di esenzione.

La controversia è stata promossa da RFI Spa che, in quanto società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale, ha ritenuto di dover far rientrare le occupazioni di una pubblica piazza ai fini dell’esecuzione dei lavori di elettrificazione di una tratta ferroviaria, nell’alveo delle occupazioni dello Stato e, quindi, come tali esenti dal CUP ai sensi del già citato co.833, lett.a).

Il Giudice Amministrativo ha disatteso tale prospettazione, evidenziando che il riconoscimento dell’esenzione a soggetti diversi dallo Stato inteso in senso stretto nella sua veste di “Stato-persona ”, finirebbe, inevitabilmente, per portare ad una interpretazione estensiva di una norma eccezionale, in contrasto con il disposto di cui all’art.14 delle preleggi.
Oltre a richiamare il generale principio della stretta interpretazione delle norme agevolative, nello specifico e con riferimento alle occupazioni di chi costruisce una ferrovia pubblica, il TAR ha ritenuto di escludere che le disposizioni di favore per chi costruisce ferrovie pubbliche di cui agli artt. 59 e 60 del RD 1447/1912, rimangono neutre rispetto alle previsioni statali del CUP tenuto, peraltro, conto che le norme proprie del CUP non riportano alcun riferimento alle predette disposizioni.

Il TAR ha, altresì, cura di evidenziare che le occupazioni indicate nei predetti articoli del RD e precisamente nell’art.60 fanno riferimento all’occupazione di beni che rientrano nel demanio idrico e di proprietà dello Stato cui, ovviamente, non può essere ricondotta una strada o una piazza comunale, che invece appartiene al patrimonio dell’ente locale.

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