Gara tributi: legittimo offrire un ribasso pari al 99,99%

E’ un fatto di libertà di iniziativa imprenditoriale della società partecipante  confezionare l’offerta con modalità anche oggettivamente peculiari, purché ovviamente venisse rispettato il criterio della remuneratività

12 July 2024
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Con la sentenza n. 709 del 6/6/2024 il TAR Puglia-Bari ha affermato la legittimità dell’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle entrate locali in favore di un concorrente che aveva offerto un ribasso sull’aggio pari al 99,99%, offerta che aveva positivamente superato il vaglio di verifica dell’anomalia.

La ditta seconda classificata eccepiva l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria, stante un ribasso del 99.99% sull’aggio di riscossione e accertamento, nonché su quello di riscossione coattiva posto a base della gara, elemento, questo, che avrebbe escluso ogni remuneratività della stessa. L’utile per l’aggiudicataria sarebbe stato, dunque, meramente simbolico, discendendone consequenzialmente l’inattendibilità dell’offerta, l’assenza di serietà e la scarsa possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. Veniva inoltre tacciato di inattendibilità ed illogicità il giudizio di congruità della Stazione appaltante.

Il TAR respinge le censure evidenziando che il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97 D.lgs. 50/2016, oggi art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, è finalizzato all’accertamento della “complessiva” attendibilità e serietà dell’offerta sulla base di una valutazione, ad opera della Stazione appaltante, avente natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate all’eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
L’accertamento, complessivamente orientato alla verifica dell’offerta, non può allora tradursi in una “parcellizzazione delle singole voci di costo”.
Inoltre, un’articolata ed approfondita motivazione è richiesta solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione, non anche nei casi di valutazione favorevole circa le giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia.

Il TAR ha inteso poi dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il provvedimento adottato in esito alla verifica di anomalia è tipica espressione di discrezionalità tecnica, facendo riferimento a scienze specialistiche prive di oggettiva certezza e che, qualora il medesimo espliciti in modo plausibile (ancorché opinabile) le conclusioni raggiunte, non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, considerata l’impossibilità ordinamentale per il Giudice Amministrativo di sostituirsi integralmente all’Amministrazione.
Con riguardo all’utile, il TAR evidenzia che questo ammonterebbe a circa € 50.000,00 per il quinquennio, e, dunque, non sarebbe pari a zero, per cui l’offerta non può essere tacciata di inattendibilità.

Si rileva, inoltre, che, nel caso in esame, l’elaborazione dell’offerta di gara costituiva una scelta dell’operatore strutturabile anche con modalità asimmetriche e caratterizzata da una vera e propria “discrezionalità privatistica”, insuscettibile di un sindacato intrinseco del Giudice amministrativo, il quale può prenderla ad esame entro limiti circoscritti e, soprattutto, in via mediata, considerato che detto sindacato è, di fatto, esercitabile solo attraverso il vaglio di come sia stata esercitata la discrezionalità della Stazione appaltante che, sull’offerta in questione, esprime la valutazione d’uopo sua propria.

Era, secondo il TAR, un fatto di libertà di iniziativa imprenditoriale della società partecipante (tutelato addirittura dall’art. 41 Cost.) confezionare l’offerta con modalità anche oggettivamente peculiari, purché ovviamente venisse rispettato il criterio della remuneratività in concreto e purché il vaglio dell’Amministrazione avesse in definitiva condotto ad una valutazione (non irrazionale o irragionevole) di preferenza per l’offerta in concreto formulata.

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