Ad avviso della Corte, escludendo determinati atti fiscali, quali ad esempio l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che è nullo ai sensi dell’articolo 42 del Dpr 600/73 e dell’articolo 56 del Dpr 633/72 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per tutti gli altri atti amministrativi vige il principio che «l’atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell’atto stesso».
L’omessa sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide, in alcun modo, sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno.
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