Fermo amministrativo dei veicoli nella riscossione con ingiunzione

Nella riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento applicata nella forma rafforzata è ammessa l’adozione delle misure cautelari previste nel Titolo II del DPR 602/73, scritte per la cartella di pagamento.

26 September 2017
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Nella riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento applicata nella forma rafforzata è ammessa l’adozione delle misure cautelari previste nel Titolo II del DPR 602/73, scritte per la cartella di pagamento. Si tratta del fermo amministrativo di beni iscritti nei pubblici registri e dell’ipoteca su beni immobili. In questa sede tratteremo il fermo amministrativo (ganasce fiscali) dei veicoli, misura di disturbo al debitore molto diffusa che evita di giungere immediatamente all’esproprio di un bene fermandosi alla limitazione nel suo utilizzo.

Fondamento normativo

L’unica fonte normativa del fermo è l’articolo 86 del DPR 602/73, ultimo degli articoli che chiude il Titolo II del medesimo decreto. La versione del fermo come misura cautelare è stata una novità del d. lgs 193/2001. Fino a questa data esisteva unicamente il fermo dell’articolo 91 bis esperibile dopo infruttuosa esecuzione. L’articolo 86 è stato inserito dal D. Lgs. n. 46/99  con estensione della possibilità a tutti i beni mobili iscritti nei pubblici registri. Per effetto dell’intervento del D. Lgs. 193/2001 ne è stata confermata la natura cautelare. La norma subordinava l’utilizzo del fermo all’emanazione di un decreto ministeriale, ad oggi non ancora approvato. Il successivo DL 203/2005, art. 3, comma 41, ha precisato che il fermo si esegue nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 503/1998 contenente il regolamento che disciplinava il fermo dell’articolo 91 bis.

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