Esercizi da considerare per gli incentivi IMU/TARI al personale dipendente

Appare opportuna la precisazione di quali esercizi si debbano prendere a riferimento per la verifica del maggior accertamento/riscossione, nonché per l’erogazione dell’incentivo al personale

27 December 2024
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Come noto, l’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 prevede la facoltà per gli enti locali di destinare una quota massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso per l’IMU e la TARI, anche al trattamento accessorio del personale dipendente del Comune.
Appare opportuna la precisazione di quali esercizi si debbano prendere a riferimento per la verifica del maggior accertamento/riscossione, nonché per l’erogazione dell’incentivo al personale.

Può essere utile a tal fine la lettura della deliberazione n. 179/2024 della sezione ligure della Corte dei conti, avendo a riferimento l’esercizio T:

• approvazione del rendiconto T-1 entro il 30 aprile T e del bilancio T/T+2 entro il 31 dicembre T-1 (facendo salvi i differimenti per l’approvazione di rendiconto e bilancio, disposti dalla legge o da decreti ministeriali, come indicato dalla deliberazione n. 19/2021 della sezione Autonomie della Corte dei conti);

• stanziamento delle somme destinate agli incentivi al personale nel bilancio di previsione T/T+2, dopo l’approvazione del rendiconto T-1 (momento in cui si ha certezza delle maggiori somme accertate e riscosse a titolo di IMU e TARI, ed è possibile destinarne quota parte, nella misura massima del 5%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente);

• inserimento delle somme stanziate nel fondo per il trattamento economico accessorio relativo all’esercizio T e fissazione di specifici obiettivi per il personale impiegato nella gestione delle entrate in sede di contrattazione integrativa;

• liquidazione, nell’esercizio T+1, delle somme stanziate nel fondo per il trattamento accessorio relativo all’esercizio T, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti (nella misura massima individuale del 15% del trattamento tabellare annuo lordo).

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