Tale presupposto, con il susseguirsi dei diversi tributi in ambito di rifiuti, non ha conosciuto radicali modifiche pur con il passaggio da T.A.R.S.U. a TARES, fino alla TARI.
Esenzione TARI: applicabile solo in presenza di dichiarazione
In ambito di tassa sui rifiuti (TARI), il dettato dell’art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità per l’anno 2014), dispone che “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Tale presupposto, con il susseguirsi dei diversi tributi in ambito di rifiuti, non ha conosciuto radicali modifiche pur con il passaggio da T.A.R.S.U. a TARES, fino alla TARI.
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