Esenzione IMU per le attività sanitarie e assistenziali convenzionate solo in presenza del corrispettivo simbolico

Maria Suppa 20 February 2025
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Con l’ordinanza n. 32690 del 16/12/2024, la Corte di cassazione ha stabilito che anche nei casi di immobili utilizzati per le attività sanitarie e assistenziali convenzionate e contrattualizzate, l’esenzione dall’IMU spetta esclusivamente in presenza di un corrispettivo “simbolico”, non essendo sufficiente lo svolgimento di dette attività in regime di convenzione.

Le attività sanitarie e assistenziali secondo il D.M. n.200/2012


L’art. 91-bis, co. 3, decreto-legge n. 1 del 2012, demandava ad un decreto la definizione dei requisiti generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del co. 1 dell’art. 7 del D.Lgs 504/1992, come svolte con modalità non commerciali.

In tal senso ha, quindi, disposto l’art.4 del D.M. 200/2012, che, con riguardo alle attività sanitarie e assistenziali convenzionate/contrattualizzate con lo Stato, con le Regioni o con gli Enti locali, stabilisce che “ Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;…”.

La disposizione normativa sembrerebbe far rientrare nel novero delle attività esenti, tutte le attività sanitarie e assistenziali, purché convenzionate, a prescindere dall’ammontare delle rette richieste agli utenti (in tal senso, peraltro, dispone anche il D.M. del 26/06/2014).

Orbene, la Cassazione chiarisce che la sopravvenienza del d.m. 19/11/2012, n. 200, in relazione all’IMU, non vale ad alterare la definizione di attività non commerciale elaborata dal diritto vivente nell’accezione sancita dalla decisione della Commissione Europea del 19/12/2012.

Ne consegue, per la Cassazione, che per usufruire dell’esenzione dall’IMU non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione secondo i limiti fissati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, ma è necessario che gli importi richiesti agli utenti siano di natura simbolica, nella definizione europeisticamente orientata.

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