Con l’ord. n. 2364 del 31/01/2025, la Corte di Cassazione, ha stabilito che ai fini dell’esenzione dall’IMU ex art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività esenti, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale.
La fattispecie posta all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’emissione, da parte di un Comune, di alcuni avvisi di accertamento relativi ad aree edificabili ricadenti nella previsione del P.R.G. in zona per l’edificazione, in parte, di edifici di assistenza per anziani e, in parte, per la realizzazione di edifici residenziali e commerciali.
L’Ente proprietario impugnava gli atti impositivi, contestandone l’illegittimità in ragione del diritto a beneficiare dell’esenzione dal tributo, ex art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992, tenuto conto della destinazione dell’area ad attività esenti e della natura non commerciale dell’Ente possessore.
La Cassazione, affronta la questione dell’incidenza sull’esenzione prevista dall’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992 (disposizione, come noto, applicabile anche all’IMU) della temporanea impossibilità di destinazione ai compiti istituzionali (per varie ragioni) degli immobili posseduti da enti non commerciali.
Il Giudice di legittimità sottolinea che l’effettività e la concretezza dell’utilizzo richiesti dalla norma agevolativa devono investire non tanto l’utilizzo, inteso quale svolgimento attuale delle attività previste dalla norma, quanto la “destinazione” impressa all’immobile dal soggetto che lo “utilizza”. Quel che rileva, dunque, è la circostanza che l’immobile sia effettivamente ed attualmente “destinato” allo svolgimento di una delle attività esenti, secondo le concrete possibilità contingenti, le quali possono anche richiedere dei tempi strumentali per costruire o ristrutturare gli edifici in cui svolgere l’attività, nonché per compiere le necessarie pratiche burocratiche.
Ne consegue, per la Cassazione, che nel caso di aree edificabili, l’esenzione spetta anche nell’arco temporale precedente all’ultimazione della struttura edificanda, sempreché, però, queste ultime siano effettivamente assoggettate ai passaggi burocratici e materiali indispensabili per l’edificazione di edifici destinati ad attività esentabili (ad es.locali universitari o assistenziali).
Nel caso deciso con la pronuncia in commento, la Suprema Corte esclude la sussistenza di detta “destinazione concreta”, atteso che l’Ente possessore non aveva ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di immobili destinati allo svolgimento di attività esenti, e, peraltro, il P.R.G. prevedeva, nelle aree in questione, la realizzazione oltre che di strutture destinate a scopi socio-assistenziali, anche di fabbricati residenziali e commerciali.
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