Equitalia: istruzioni e modulistica per richiedere dilazione del debito tributario

Equitalia pubblica sul proprio sito istruzioni e modulistica per richiedere, come previsto dalla legge 160/2016 di conversione del decreto 113/2016, nuova dilazione del debito tributario da parte di coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

30 August 2016
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Equitalia pubblica sul proprio sito istruzioni e modulistica per richiedere, come previsto dalla legge 160/2016 di conversione del decreto 113/2016, nuova dilazione del debito tributario da parte di coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, senza avere l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

Quali sono le condizioni

– la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
– il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di  effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Cosa succede dopo il 20/10/2016

Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda. 

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale:

 

Consulta la scheda informativa

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