Con comunicato del 22/01/2014 Equitalia fornisce sul proprio sito tutte le informazioni ai contribuenti e le modalità di adesione alle disposizioni previste dalla Legge di Stabilità 2014. Qui di seguito il contenuto del comunicato:
La Legge di Stabilità 2014 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Per aderire il contribuente non riceverà alcuna comunicazione. Dovrà quindi attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata. Agli sportelli di Equitalia è possibile chiedere il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo) e ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni utili.
Come funziona la definizione agevolata:
È possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:
- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Non è possibile usufruire delle agevolazioni per:
- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali
Cosa non si paga:
- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.
Cosa si può pagare:
- il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l’aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.
Scadenza
Il pagamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
Dove e come pagare:
- in tutti gli sportelli di Equitalia;
- negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse per le quali gli sportelli forniranno la massima assistenza.
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