Con l’ordinanza n. 21908 del 2/8/2024 la Cassazione è intervenuta sugli effetti delle variazioni catastali in ordine all’applicazione dell’IMU, ribadendo la regola generale secondo cui occorre fare riferimento alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, per cui le variazioni di rendita catastale intervenute nel corso dell’anno avranno efficacia solo a partire dall’anno successivo, ad eccezione di variazioni causate da correzioni di errori materiali ovvero da modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo allora esse trovare applicazione dalla data della denuncia.
In particolare la Cassazione ha evidenziato che le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale (funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta) della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti).
Detta regola generale non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo. La riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass. n. 7745/2019 e altre).
Nel caso in esame mentre risulta che il comune ha utilizzato la rendita in atti inizialmente denunciata dalla originaria contribuente, non vi è prova che possa parlarsi di un errore “evidente ed incontestabile” riconosciuto dallo stesso ufficio, essendosi il ricorrente limitato a rilevare che si trattava di un errore evincibile dalla relazione tecnica allegata alla DOCFA, prospettazione questa che non rileva in alcun modo ai fini che occupano, apparendo legittimo l’operato dell’ente impositore e corretta la decisione dei giudici di appello i quali hanno ritenuto irrilevante, quanto alle annualità in questione, la successiva variazione catastale proposta in data 18 febbraio 2013 la quale non poteva operare retroattivamente, a nulla rilevando che gli avvisi di accertamento de quibus sono stati notificati dopo la DOCFA 2013.
In conclusione la Cassazione respinge il ricorso del contribuente.
Si coglie l’occasione per evidenziare che anche la nuova IMU (in vigore dal 2020) ha confermato il principio della rendita catastale (per fabbricati e terreni) o il valore (per le aree edificabili) vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, per cui si deve “fotografare” la situazione esistente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Ci sono comunque alcune deroghe, tra cui quella contenuta nel comma 745 della legge 160/2019 (“Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo”) e nel comma 746 per le aree edificabili (il cui valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, “o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici”). Si segnalano inoltre deroghe di derivazione giurisprudenziale, tra cui la rettifica della rendita proposta (che ha efficacia retroattiva) e la variazione catastale derivante da modificazioni della consistenza o destinazione dell’immobile(chedecorre dalla data della denuncia e non dal 1° gennaio dell’anno successivo). Si ricorda, altresì che anche in caso di variazione colturale del terreno si prende come riferimento il reddito dominicale del 1° gennaio dell’anno successivo (Cass. n. 4613/2018).
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