E’ soggetta a IMU la casa assegnata se il genitore affidatario non ha la residenza e la dimora abituale

Con l’ordinanza n. 4303 del 19/02/2025, la Cassazione ha stabilito che l’esenzione dal pagamento dell’IMU in relazione al possesso di casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale spetta solo nel caso che questi abbia stabilito nell’abitazione la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.

maria suppa 4 March 2025
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Con l’ordinanza n. 4303 del 19/02/2025, la Cassazione ha stabilito che l’esenzione dal pagamento dell’IMU in relazione al possesso di casa coniugale (ovvero, dal 2020, casa familiare) assegnata al coniuge (genitore affidatario), a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, postula che in detta unità immobiliare l’assegnatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, atteneva alla possibilità di riconoscere l’esenzione dall’IMU per l’immobile assegnato a seguito di procedimento giudiziale di separazione, indipendentemente dalla sussistenza del requisito della residenza e della dimora abituale da parte dell’assegnatario.

La normativa IMU in tema di casa assegnata e il principio di diritto emesso dalla Cassazione.
Sino al 2019, l’art.1, co.707, lett.c), L.147/2013, prevedeva l’esclusione dall’IMU per “…
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Al contempo, l’art.4, co. 12-quinquies, d.l. n. 16/2012, stabiliva che il provvedimento di assegnazione, determinava, ai fini imu, il diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario.

L’esclusione dall’IMU della casa assegnata e la soggettività passiva in capo all’assegnatario, titolare di un diritto di abitazione sull’immobile, sono state riproposte (seppur con alcune modifiche) anche a decorrere dal 2020.
Il co.741, lett.c, n.4, della L.160/2019, stabilisce, infatti, che si considera abitazione principale: “… la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso…”.
Il co.743, secondo periodo, prevede, altresì, che “…È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli…”.

Per la Cassazione, in sostanza, a seguito dei predetti interventi normativi,
il legislatore ha inteso traslare la soggettività passiva dell’I.M.U. dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio e nel contempo ha inteso prevedere, con riferimento alla casa assegnata, l’esenzione dal tributo, purché, però, sussistano, in capo all’assegnatario (coniuge o genitore affidatario), i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale nell’immobile assegnato.

In sostanza, per il Giudice di legittimità, l’esclusione dal tributo (anche a decorrere dal 2020) non si determina in ragione della mera esistenza del provvedimento di assegnazione, essendo necessaria anche la dimora e residenza nell’immobile.
Per la Cassazione, in particolare, le modifiche intervenute nel 2013 e poi nel 2019, hanno determinato “…. la sola traslazione della soggettività passiva dell’I.M.U. dal proprietario del bene (liberato dall’obbligo di pagare l’imposta) all’assegnatario dell’alloggio, restando impregiudicata la condizione oggettiva della residenza anagrafica e dimora abituale nell’alloggio assegnato, che identifica la generale e non derogata ragione fondante e giustificativa dell’esenzione dal pagamento dell’IMU…”.

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