Diritto al rimborso in ambito di tributi locali

18 September 2024
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QUESITO

Considerato che il diritto al rimborso si prescrive in 5 anni ai sensi della legge 147/2013 e che al contrario il diritto alla restituzione per il contribuente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 si prescrive in 2 anni, si chiede di specificare in concreto i casi che danno luogo al rimborso e i casi concreti che danno luogo alla restituzione.

RISPOSTA

La disciplina relativa alla gestione degli accertamenti e dei rimborsi in ambito di fiscalità locale è disciplinata, in primis, all’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006.

In particolare, per quanto afferisce ai rimborsi, il comma 164 stabilisce:

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza”.

Con riferimento alla Legge n. 147/2013, questa disciplina le situazioni di rimborso che attengono principalmente all’IMU ed alla questione dei versamenti eseguiti con modello di delega F24.

L’art. 21, del D.Lgs. n. 546/1992, invece, deve essere applicato solo in assenza di specifica norma di riferimento in quanto precisa: “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Dunque, tale previsione non è applicabile ai tributi locali, ai quali si applica l’art. 1, comma 164, sopra riportato.

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