Ai sensi dell’art. 2 dlgs. 87/2024 sono state modificate le percentuali delle sanzioni per omesso versamento che sono passate dal 30 al 25%. L’ultimo articolo del decreto prevede che “le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024. Si chiede come debba essere interpretata la norma: se nel senso che la riduzione si applica per tutte le violazioni realizzate dal 1/09/24, o anche per le violazioni precedenti, ma accertate successivamente al 1/09/2024
Le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie hanno posto in evidenza la non applicazione del principio del “favor rei”, stante la specifica previsione dell’art. 5, del D.Lgs. n. 87/2024, a cui fanno eccezione le disposizioni dettate dall’art. 1, che disciplina i reati tributari. In particolare il legislatore ha stabilito che le nuove disposizioni legislative dell’art. 2, 3 e 4, si applicheranno alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Invero, in materia di sanzioni amministrative, il principio del “favor rei” è espressamente regolato all’art. 3, del D.Lgs. n. 472/1997, anche se la sua adozione non è così rigorosa come nell’ambito del diritto penale, dove tale principio, godendo di una copertura costituzionale, non può mai trovare una deroga. In via generale, dunque, viene posta una deroga al principio del favor rei, ma solo per gli interventi attinenti alle sanzioni tributarie e non anche a quelle di carattere penale. Le motivazioni di tale scelta, peraltro, sono riportate nella relazione illustrativa al decreto, dove è presente un elenco esaustivo di possibili motivazioni giuridiche che consentono di seguire la linea individuata dal decreto in commento. Con riferimento alle nuove previsioni, la giustificazione che ha condotto il legislatore a non applicare il principio del “favor rei” è senz’altro da ricondurre all’aspetto economico-finanziario, in quanto la riduzione delle sanzioni va ad incidere sulle stime del bilancio dell’ente impositore, con particolare riferimento a quello dello Stato. Pertanto, con la precisazione che la nuova norma si applica alle “violazioni commesse” non che riferisci ad irregolarità che il contribuente commette a decorrere dal 1° settembre.
Peraltro, una diversa lettura, ossia il riferimento alle violazione accertate, oltre a non essere espressamente indicato, porterebbe ad un’ingiusta applicazione della disposizione, e quindi contraria ai principi costituzionali, in quanto andrebbe a colpire i contribuenti in maniera differente, a seconda della celerità o meno con cui il Comune effettua le attività di accertamento.
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