Decadenza TARSU

La Corte di Cassazione con propria ordinanza interviene sull’applicazione del comma 161 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 nella parte in cui stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete…

24 July 2018
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La Corte di Cassazione con propria ordinanza interviene sull’applicazione del comma 161 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 nella parte in cui stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

LEGGI L’ORDINANZA

La Corte afferma che la nuova disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza. La L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. Il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 70, comma 1, recita “i soggetti di cui all’articolo 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (…)” (Cass. n. 12795/16, 22224/16). Pertanto, nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ben governato la normativa, in quanto, il termine del 31 dicembre del quinto anno va conteggiato dalla scadenza dell’obbligo della dichiarazione Tarsu, fissato al 20 gennaio del 2006 (mentre, nel caso di specie, la notifica dell’avviso d’accertamento e’ del 28.12.2011), ne’ ha pregio che tale termine sussisteva solo per il primo anno (che la ricorrente non ha specificato quale fosse) e non anche per i successivi, in quanto, per ogni annualita’, l’omessa dichiarazione costituisce un’autonoma violazione (Cass. n. 18230/16).

 

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