Dal 2018 mediazione più ampia

Il decreto legge n. 50, del 24 aprile 2017, contenente la manovra correttiva, reca fra le varie misure adottate, l’estensione dell’istituto della mediazione alle liti fino al valore di 50.000,00 euro.

8 May 2017
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Il decreto legge n. 50, del 24 aprile 2017, contenente la manovra correttiva, reca fra le varie misure adottate, l’estensione dell’istituto della mediazione alle liti fino al valore di 50.000,00 euro. Pertanto, la soglia entro la quale è imposto alle parti di esperire il tentativo di mediazione, è modificato da 20.000 euro, al predetto valore di 50.000 euro. L’intento del legislatore è di ridurre il contenzioso esistente davanti alle Commissioni Tributarie, vista la riduzione già registrata grazie alle riformate previsioni dell’art. 17 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, attraverso la promozione di un accordo extragiudiziale fra le controparti. L’intervento normativo, che rettifica l’ammontare stabilito dal comma 1, del richiamato articolo 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, ha un rilevante impatto sulle liti della fiscalità locale, caratterizzate da importi più contenuti rispetto al contenzioso gestito dall’Agenzia delle Entrate. La nuova misura, che avrà decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018, condurrà all’applicazione dell’istituto della mediazione/reclamo alla quasi totalità degli atti di accertamento notificati dagli enti locali, quale procedura obbligatoria nell’ipotesi di controversia che dovesse sorgere fra ente impositore e contribuente.
Il tentativo di mediazione, volto a scoraggiare il ricorso davanti ai giudici tributari, impone l’obbligo ai contribuenti ad adire la procedura amministrativa della mediazione, pena l’improcedibilità del successivo ricorso. Il valore della lite, da verificare per stabilire la possibilità di ricorrere a tale istituto deflativo del contenzioso, è fissato dall’articolo 12, del D. Lgs. n. 546/1992, recante “assistenza tecnica”, dove al comma 2, stabilisce che “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto  impugnato”. La stessa disposizione prevede che per le controversie relative all’irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse sanzioni.

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