DELIBERAZIONE N. 73/2015 – CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
Non è possibile considerare tra le componenti di costo relative a un regime di prelievo diverso, i costi relativi ai mancati incassi di prelievi precedenti. Ciascuna tariffa, infatti, deve essere costruita in modo da bastare a sé stessa, e non nascere già gravata da oneri pregressi (relativi a crediti non incassati, originati da tributi risalenti e ormai soppressi), che avrebbero dovuto trovare idonea copertura nel quadro dei rispettivi regimi normativi, attraverso adeguati accantonamenti o maggiori previsioni di entrata.
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