Si ricorda che con la Determinazione n. 4/DRIF/2019 del 18/12/2019 l’Arera aveva chiesto ai Comuni di fornire entro il 31/01/2020 i dati e le informazioni sulla gestione delle tariffe TARI e sul rapporto con gli utenti. Per effettuare tale adempimento (il cui termine è stato più volte differito, da ultimo al 30 aprile 2020) i comuni hanno dovuto accreditarsi all’Arera e procedere alla compilazione dei dati, previa creazione dell’anagrafica del funzionario incaricato del caricamento e dell’inoltro dei dati. Si trattava di compilare 3 fogli excel (dati generali gestione, qualità contrattuale del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trasparenza) e allegare la relazione accompagnamento, la copia documento di riscossione, la dichiarazione veridicità nonché la carta della qualità del servizio (ove esistente).
Per il 2020 la scadenza per il pagamento del contributo era prevista al 15/12/2020, con l’obbligo di comunicare all’Arera entro il 15/2/2021 i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste, anche da parte dei soggetti non tenuti ad effettuare il versamento.
Per l’anno 2021 la scadenza per il pagamento del contributo era invece prevista al 2/11/2021, con l’obbligo di comunicare all’Arera entro il 31/12/2021 i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste, anche da parte dei soggetti non tenuti ad effettuare il versamento, consentendo peraltro la regolarizzazione dell’anno 2020.
Per l’anno 2022 il contributo per il Servizio Rifiuti è stato confermato nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2021 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.
Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti soggette al versamento del contributo sono le seguenti: spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero dei rifiuti urbani; trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; spedizione transfrontaliera.
Con le istruzioni tecniche allegate alla determinazione n. 85/DAGR/2022 del 27 ottobre 2022, l’ARERA chiarisce che i Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e/o l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento. Restano fermi gli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione/comunicazione on line entro il 31 gennaio 2023, indicando il valore dei ricavi riconducibile alla componente denominata CARC con l’aggiunta eventuale di quella relativa allo spazzamento e lavaggio delle strade.
Per gli altri Comuni (che svolgono i servizi in economia) si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota dello 0,30 per mille sulla base dei ricavi desumibili dal Piano Economico Finanziario (PEF), deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, riconducibili all’effettiva quota di attività svolte al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità. Si rinvia alla nota di chiarimento IFEL del 31/3/2020 per l’individuazione della base imponibile da considerare per l’applicazione dell’aliquota dello 0,30 per mille.
L’Arera consente di regolarizzare la posizione per gli anni pregressi (2020 e 2021), richiedendo all’apposito indirizzo e-mail la riapertura per i singoli anni delle dichiarazioni on line. L’importo da regolarizzare, comprensivo degli interessi legali maturati, dovrà essere versato con le stesse modalità già previste per il versamento del contributo per l’anno 2021.
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