Sul fronte delle imposte dirette il regime dei minimi 2012 presenta una novità di rilievo. L’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali scende dal 20% al 5% in termini di aliquota applicata. Si produce, quindi, un effetto simile a quello già noto per il regime delle nuove iniziative, cioè la presenza di un’imposta inferiore per aliquota alla ritenuta d’acconto (artt. 25 e 25-bis d.P.R. 633/1972), con una situazione di potenziale, costante credito d’imposta.
Per evitare questa conseguenza penalizzante il provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2011 ha disposto che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, posto che l’effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del sostituto, è posto a carico del contribuente minimo l’onere di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.
Si rammenta che le fatture dei contribuenti minimi, in quanto non portanti addebito di Iva, sono da assoggettare ad imposta di bollo di euro 1,81 (art. 13 tariffa allegato A parte I d.P.R. 642/1972) come sarà da assoggettare ad imposta di bollo il relativo mandato di pagamento (ai sensi della circolare della Ragioneria gen. dello Stato n. 46/1983).
Enzo Cuzzola
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento