Contribuenti minimi dal 2012 senza Iva e senza

12 January 2012
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Per i soggetti che possono ancora usufruire della disciplina di favore per i “minimi”, avendo i requisiti previsti dall’articolo 27 del decreto-legge 98/2011, il regime, dal 1º gennaio 2012, conserva la propria natura di regime al di fuori dell’ambito Iva, in quanto i soggetti interessati non possono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa, fatto che comporta per gli enti committenti quando acquistano in ambito istituzionale un sicuro risparmio.

Sul fronte delle imposte dirette il regime dei minimi 2012 presenta una novità di rilievo. L’imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali scende dal 20% al 5% in termini di aliquota applicata. Si produce, quindi, un effetto simile a quello già noto per il regime delle nuove iniziative, cioè la presenza di un’imposta inferiore per aliquota alla ritenuta d’acconto (artt. 25 e 25-bis d.P.R. 633/1972), con una situazione di potenziale, costante credito d’imposta.

Per evitare questa conseguenza penalizzante il provvedimento del direttore delle Entrate del 22 dicembre 2011 ha disposto che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, posto che l’effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del sostituto, è posto a carico del contribuente minimo l’onere di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

Si rammenta che le fatture dei contribuenti minimi, in quanto non portanti addebito di Iva, sono da assoggettare ad imposta di bollo di euro 1,81 (art. 13 tariffa allegato A parte I d.P.R. 642/1972) come sarà da assoggettare ad imposta di bollo il relativo mandato di pagamento (ai sensi della circolare della Ragioneria gen. dello Stato n. 46/1983).

Enzo Cuzzola

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