Indice
Il quesito
Si chiede se è legittimo prevedere la sospensione, o addirittura la cessazione, dell’attività economica in caso di mancato pagamento dei tributi comunali.
Il quadro normativo di riferimento
Si premette che l’art. 15-ter del c.d. D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58), ha introdotto una disciplina che prevede delle “Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali”. Tale disposizione consente agli Enti locali, con norma regolamentare, di condizionare il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni ai soggetti esercenti attività commerciali o produttive, alla “verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.
La disposizione in esame fa quindi un mero riferimento, quale presupposto per l’adozione dei provvedimenti sfavorevoli, al semplice rilievo di una irregolarità del pagamento dei tributi locali. La genericità ed ampiezza del dettato normativo lascia, evidentemente, agli Enti locali una grande discrezionalità nel definire la nozione di “irregolarità tributaria” che deve essere individuata con apposita norma nel Regolamento da adottare. I provvedimenti sfavorevoli potrebbero quindi risultare non conformi ai principi generali, anche di rango costituzionale e comunitario, se manca la proporzionalità tra sanzione e violazione e la coerenza del sistema nel suo insieme.
Al momento, comunque, la giurisprudenza ritiene legittima la sospensione dell’attività economica per irregolarità tributarie pregresse e/o non definitive (Consiglio di Stato n. 8875/2022, Cassazione Sezioni Unite n. 14049/2022, Tar Catania n. 3415/2023, Tar Palermo n. 694/2024, Tar Catanzaro n. 434/2024 e Tar Milano n. 1443/2024).
L’orientamento giurisprudenziale dei TAR
In particolare, con la sentenza n. 3415 del 14.11.2023 il TAR Catania ha ritenuto legittima la disposizione regolamentare che prevede la sospensione dell’attività commerciale, ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, per irregolarità tributarie locali riguardanti “gli anni pregressi a quelli in corso”. Il Tar richiama la sentenza n. 8875/2022 del Consiglio di Stato, nonché la sentenza n. 14049/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione, dalle quali non pare potersi dubitare della natura non sanzionatoria della misura di cui si tratta, avente finalità di indurre l’impresa, la cui attività sia soggetta ad autorizzazione amministrativa, alla regolarizzazione della propria posizione tributaria in relazione alle imposte locali (impregiudicata la possibilità di contestare nella competente sede giurisdizionale la pretesa fiscale).
Invero, la formulazione letterale dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 non contiene alcun riferimento all’avviso di accertamento e richiede soltanto la verifica della regolarità corrente del pagamento dei tributi locali (per i quali sia scaduto il termine di versamento), stimolando il contribuente alla regolarizzazione dell’eventuale esposizione debitoria. L’unico presupposto richiesto dalla norma è, in definitiva, l’esistenza del debito tributario, accertato dall’Amministrazione locale, costituendo la regolarità tributaria dell’impresa un requisito ulteriore per il rilascio (o il mantenimento) del titolo autorizzatorio.
Inoltre, con la sentenza n. 694 del 22.02.2024 il TAR Palermo ha ritenuto legittima la disposizione regolamentare che prevede la sospensione dell’attività commerciale, ai sensi dell’art. 15-ter del d.l. n. 34/2019, per irregolarità tributarie locali “non definitive”. Al riguardo il TAR rileva che l’art. 15-ter citato non richiede un accertamento definitivo del debito tributario, pertanto il regolamento comunale risulta conforme al paradigma normativo anche nella parte in cui attribuisce al Comune il potere di sospendere temporaneamente i provvedimenti autorizzatori nell’attesa dell’adozione del provvedimento definitivo di revoca, tenuto conto, da un lato, dell’ampiezza della locuzione legislativa avuto riguardo alla espressa subordinazione della “permanenza in esercizio … alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti” e, dall’altro, la generalità del potere di sospensione cautelativa dei provvedimenti a opera della stessa amministrazione emanante in forza dell’art. 21 quater, l. 241/1990.
Si segnala, altresì, la sentenza n. 434 del 21/03/2024 con la quale il TAR Catanzaro ha affermato che è legittima la sospensione dell’attività economica per irregolarità tributarie anche se il contribuente ha presentato un’istanza di rateizzazione del debito tributario.
Si segnala, infine, la sentenza n. 1443 del 14.05.2024 con la quale il TAR Milano ha affermato che è legittimo il provvedimento di revoca della concessione per il commercio su aree pubbliche in caso di debiti tributari non estinti, se la materia è disciplinata dall’apposito regolamento comunale.
Indicazioni operative
Si suggerisce, al fine di evitare l’insorgere di contenzioso, di disciplinare la materia nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto di un adeguato rapporto tra gli effetti estremamente gravi delle sanzioni (che incidono addirittura sulla possibilità di svolgimento dell’attività economica produttiva del reddito) e l’ammontare del tributo che si assume non pagato, evitando di individuare soglie piuttosto basse per configurare le irregolarità tributarie. Si suggerisce, altresì, di limitare l’applicazione dei provvedimenti sfavorevoli alle irregolarità tributarie definitivamente accertate.
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