ufficiotributi.go-vip.net 26/3/2013
Con la sentenza n. 5499 del 6 marzo 2013, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla notifica degli atti impositivi giungendo alla conclusione che l’art. 6 della legge n. 212 del 2000 stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di acquisire d’ufficio le informazioni già possedute da altre pubbliche amministrazione soltanto relativamente allo status del contribuente, mentre in relazione al luogo del domicilio effettivo tale onere esiste solo nell’ambito delle informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
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