Con le ordinanze interlocutorie nn. 26774 e 26776 del 15 ottobre 2024, la Corte di Cassazione, a Sezioni Riunite, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296.
La norma in esame disciplina l’agevolazione fiscale sull’abitazione principale, subordinando il beneficio al fatto che l’immobile sia adibito a residenza anagrafica del contribuente e dei suoi familiari.
La Corte ha ritenuto che tale formulazione possa contrastare con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 29, 31 e 53, comma 1, della Costituzione. In particolare, la questione di legittimità si fonda sul fatto che la norma attuale vincola il godimento dell’agevolazione alla dimora abituale sia del contribuente che dei suoi familiari, anziché limitarsi alla dimora del solo contribuente, come suggerito dalla formulazione alternativa proposta.
Il dubbio di costituzionalità riguarda principalmente la possibile violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), della tutela della famiglia (art. 29 e 31 Cost.) e del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
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