Comunicazioni alle parti processuali tramite posta elettronica certificata (PEC)

4 May 2012
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Decreto ministero delle finanze 26 aprile 2012, n. 7425, recante le regole tecniche per l’u tilizzo della posta elettronica certificata all’interno del processo tributario (G.U, 3 maggio 2012 n. 102)

Per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis , del D.Lgs. n. 546/1992, (Comunicazioni e notificazioni) effettuate nell’ambito del processo tributario è possibile utilizzare anche lo strumento della posta elettronica certificata, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)..

Tale disposizione anticipa, di fatto, l’attuazione dell’informatizzazione del processo tributario, limitatamente alle comunicazioni poste a carico degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, e consente, altresì, di rendere più efficiente l’attività delle Commissioni tributarie, con evidenti e diretti vantaggi sia per le procedure poste a carico del personale amministrativo delle Commissioni stesse che per le parti coinvolte nel processo tributario..

In particolare viene stabilito il principio secondo il quale le comunicazioni devono essere effettuate all’indirizzo di PEC dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e individuato quale domicilio ai soli fini di dette comunicazioni. La disposizione risponde, in tal modo, all’esigenza di potenziare l’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario, anche nell’ottica di contenere i costi per la spedizione della comunicazione a mezzo raccomandata..

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