Componenti perequative ed esenzioni Tari

Qualora un Comune abbia previsto una esenzione per particolari fattispecie ai sensi del co.660 dell’art.1 della Legge n.147/2013, come deve comportarsi rispetto alle componenti perequative?

23 January 2025
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di Antonio Chiarello


Qualora un Comune nell’esercizio delle proprie facoltà regolamentari abbia previsto una esenzione per particolari fattispecie ai sensi del co.660 dell’art.1 della Legge n.147/2013, come deve comportarsi rispetto alle componenti perequative ?

Come è noto, dal 1 gennaio 2024, i Comuni, nella loro veste di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, hanno aggiunto ai documenti di riscossione della Tari o della Tari corrispettivo, le componenti perequative dovute da ciascuna utenza, in ossequio alla delibera Arera n.386/2023.
Trattasi della componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

E’ pacifico, altresì, che tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, tanto è vero che la predetta delibera Arera ebbe a richiedere all’Ente territorialmente competente di verificare l’assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento.

In buona sostanza, le componenti perequative si aggiungono all’importo dovuto a titolo di Tari o tariffa corrispettiva, e sono inequivocabilmente a carico dei soggetti passivi della Tari o degli utenti della tariffa corrispettiva, ma non ne costituiscono un appendice o una sua voce, trattasi, sostanzialmente, di somme che l’ente incassa per conto di CSEA.
L’autonomia delle componenti perequative rispetto alla Tari, deriva dalla loro destinazione ad alimentare rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti -Conto UR1- e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi -Conto UR2- , istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA.
Stante la differenza di destinazione del gettito tari rispetto a quello delle componenti, ne consegue che i soggetti esentati dalla Tari, anche a seguito di specifica disposizione regolamentare ex co.660, dell’art.1 della L. n.147/2013, saranno, comunque, tenuti al pagamento delle componenti perequative, non potendo fruire di un esonero non previsto dalla loro precipua disciplina.

Ne consegue che al fine di evitare i costi della lavorazione ed elaborazione di un documento di riscossione per le fattispecie esenti totalmente dalla Tari al solo fine di richiedere le sole componenti perequative è necessario disponga in merito, non potendo, però, estendere le esenzioni deliberate per la tari alle componenti perequative.
Si rammenta che nella compilazione e trasmissione alla CSEA,entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), della dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, contenente quanto previsto dall’art. 6 dell’Allegato A della Deliberazione Arera 263/2023, si dovranno considerare i dati relativi alle componenti perequative da applicare nei documenti di riscossione emessi nel corso dell’anno “a-1”, di competenza di qualsiasi anno a partire dal 2024 (primo anno di applicazione delle componenti perequative) all’anno “a-1”.
In caso di importi da versare alla CSEA, la dichiarazione inviata genererà degli IUV con scadenza al 15 marzo dell’anno “a”.

Se però per l’anno 2024 si è provveduto alle emissione di un solo documento di riscossione parziale e il saldo verrà emesso nell’anno 2025, come chiarito dalla Faq n.11 del FAQ DATAENTRY RIFIUTI CSEA: “ a) nella dichiarazione da inviare entro il 31/01/2025 dovranno essere inseriti i dati del primo semestre 2024 (unico periodo per il quale sono stati emessi documenti di riscossione nel corso del 2024 e per il quale vige l’obbligo di applicazione delle componenti perequative). In caso di importi da versare alla CSEA, la dichiarazione genererà degli IUV con scadenza 15/03/2025. b) Se anche per la competenza 2025 ci saranno 2 cicli di emissione dei documenti di riscossione (emissione nel corso del 2025 per il primo semestre 2025 ed emissione nel 2026 per il secondo semestre 2025), entro il 31/01/2026, bisognerà inviare alla CSEA la dichiarazione relativa ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025, sia per la competenza 2024, sia per la competenza 2025. In tale dichiarazione, pertanto, dovranno essere inseriti sia i dati del secondo semestre 2024 sia i dati del primo semestre 2025 (utilizzando le rispettive delibere di riferimento) e gli IUV che si genereranno in caso di importi da versare alla CSEA avranno come scadenza il 15/03/2026.”.

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