Una recente sentenza della CTR di Roma ha negato il beneficio previsto dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del d. lgs. 504/92. La commissione conferma la necessaria identità soggettiva che deve esserci tra proprietario e occupante per cui l’esenzione non spetta quando si ha scissione dei soggetti. “ al di là del contratto di comodato, peraltro effettivamente stipulato in epoca non sospetta tra la società e l’associazione dilettantistica, a stretto rigore interpretativo l’esenzione Ici, sotto il profilo soggettivo, non può spettare alla società per azioni proprietaria del compendio immobiliare, proprio perché si tratta di un soggetto diverso dall’ente non commerciale indicato invece nella richiamata disposizione agevolativa”.
La decisione, che conferma il carattere eccezionale e di stretta interpretazione delle norme di esenzione, riporta alla ribalta una questione che qualche tempo fa, fu oggetto di interpretazione con la Risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze 4/DF del 4 marzo 2013. Nella nota il Mef, pronunciandosi in materia di IMU, considera ammissibile l’esenzione quando un ente no profit concede in comodato a un altro ente non profit in quanto in tal caso non ci sarebbe una manifestazione di ricchezza. Alla luce della recente sentenza e data la sostanziale identità ICI/IMU sembra difficile che l’indicazione ministeriale possa reggere in caso di contenzioso.
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