La legge di stabilità mantiene l’assetto fiscale esistente puntando sull’intervento per eccellenza, costituito dalla cancellazione dell’imposizione patrimoniale sull’abitazione principale e dal blocco del potere di incremento dei tributi per i comuni.
Diversi altri interventi regalano altre agevolazioni di minore entità ma ugualmente di rilievo.
Se da un lato l’assetto fiscale sembra di semplificazione dell’imposizione, dall’altro prendono forma istituti nuovi, e altri rivisitati, finalizzati alla garanzia partecipativa e difensiva del contribuente.
I decreti di attuazione della delega fiscale costringono a una rivisitazione dei regolamenti in essere, che dovranno essere adeguati al nuovo assetto.
Di fatto, la legge porta avanti principi importanti che rispondono a una gestione orientata verso le garanzie difensive del contribuente, la limitazione del contenzioso e la facilitazione degli adempimenti dei contribuenti.
Certamente ci si aspettava molto di più dai decreti di attuazione, orfani di principi importanti. La stessa riforma catastale, dopo il primo scambio di battute, è rimasta nel limbo. E così anche la riscossione dei comuni.
Ma qualcosa di nuovo c’è. Un’ importante rivisitazione degli istituti difensivi con l’estensione di nuove regole di dialogo con il contribuente anche per il mondo degli enti locali.
Alla luce di quanto accaduto fin qui, è inevitabile una rivisitazione delle norme che si trovano in particolare nel regolamento generale delle entrate.
Ci sono norme che impongono il recepimento di strumenti e gestioni che abbisognano di regole per poter funzionare.
Ne sono esempio la dilazione di pagamento per i tributi locali e la riscossione coattiva condotta con lo strumento dell’ingiunzione di pagamento.
Per quanto riguarda le modifiche alla dilazione di pagamento, l’art. 10 del decreto interviene sulla disciplina della dilazione di pagamento esclusivamente con riferimento alla cartella di pagamento. I comuni ne sono coinvolti limitatamente per le dilazioni che possono riguardare anche i tributi locali presenti in cartella.
La disciplina non riguarda la dilazione gestita direttamente dai comuni sui propri tributi e sulla quale non c’è ancora un corpo normativo concreto, restando affidata ai regolamenti degli enti.
Le nuove regole agevolano il rilascio di dilazioni consentendo al debitore di dichiarare lo stato temporaneo di difficoltà per carico fino a 50.000 euro.
L’accoglimento della richiesta di dilazione determina il blocco delle misure cautelari oltre che quelle esecutive.
È ammessa una nuova rateazione se all’atto della presentazione della richiesta le rate scadute sono state saldate.
Il pagamento può essere fatto con domiciliazione sul conto.
È di tutta evidenza che ci si aspettava per i tributi locali la fissazione di regole almeno generali, in grado di guidare l’ente locale per quello che rimane un interesse del debitore oggetto di valutazione e di contemperamento degli interessi.
Gli strumenti di riscossione coattiva pubblica per il mondo dei comuni e delle società pubbliche degli stessi, vengono ancora definiti dal d.l. n. 248/2007, art. 36, comma 2.
Sulla base di questa disposizione cardine, ad eccezione del ruolo per la riscossione mediante cartella di pagamento che costituisce esclusiva degli Agenti della riscossione del gruppo Equitalia, tutti gli altri soggetti abilitati svolgono la riscossione coattiva mediante l’ingiunzione di pagamento nella versione rafforzata (o rinforzata). Ciò significa che si applicano le disposizioni del r.d. 639/1910 primi tre articoli, in abbinata alle disposizioni del Titolo II del d.P.R. n. 602/1973 (artt. da 49 a 86) che contiene le regole per la riscossione coattiva mediante cartella.
Per queste ragioni si parla di analogia tra cartella di pagamento e ingiunzione di pagamento. Analogia che è stata consolidata dalla legge n. 23/2014 recante la delega fiscale che, all’art. 10, individua l’ingiunzione di pagamento (dunque non più solo “fiscale”) quale strumento di riscossione delle entrate degli enti locali.
Cristina Carpenedo
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