Come applicare le nuove sanzioni alla fiscalità locale

Con il D. Lgs. n. 87/2024, pubblicato in G.U. lo scorso 28 giugno sono state revisionate le sanzioni di natura tributaria

21 October 2024
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Con il D. Lgs. n. 87/2024, pubblicato in G.U. lo scorso 28 giugno sono state revisionate le sanzioni di natura tributaria, in attuazione dell’articolo 20, della Legge

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L’impatto della riforma del sistema sanzionatorio sui tributi locali

Le disposizioni portate dal decreto sopra citato, di fatto, sono destinate alle entrate tipicamente gestite da Agenzia Entrate. Pertanto, la sola sanzione che accomuna tali entrate con quelle della fiscalità locale è disciplinata dall’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997, la cui misura passa dal 30% al 25%. Tale sanzione è riservata alle violazioni per omesso o tardivo versamento relative a tutte le entrate tributarie e, pertanto, anche a quelle in materia di tributi locali. Si rammenta che la Legge delega per la riforma fiscale ha previsto, agli articoli 14 e 20, che dovrà essere emanato un ulteriore provvedimento, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni relative ai singoli tributi comunali.


L’entrata in vigore della nuova misura ridotta

La sanzione nella misura del 25% è applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024. Dunque, benché generalmente si adotta il principio del favor rei, in questo caso è stata applicata una deroga finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria necessaria per la riforma delle sanzioni e per il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio. In sostanza, ciò significa che gli atti di accertamento che deve emettere l’ufficio tributi potranno riportare la nuova percentuale, facendo riferimento alla data in cui è commessa la violazione e non a quella in cui è emesso l’avviso di accertamento. Ne discende che la sanzione del 25% potrà essere applicata per la prima volta in ambito IMU per l’omesso o tardivo versamento del saldo 2024, mentre in materia d i TARI troverà applicazione per le rate che avranno scadenza dal 1°settembre in poi. Pertanto, nell’ipotesi in cui dovesse essere notificato un atto di accertamento per omesso versamento per l’anno d’imposta 2024, sia per l’IMU, quanto per la TARI, sarà necessario applicare la sanzione nelle due misure. Per quanto concerne l’IMU, l’omesso versamento dell’acconto sarà sanzionato applicando la misura del 30%, mentre per il saldo la misura della sanzione è ridotta al 25%. Così, per la TARI, le rate con scadenza fino al 31 agosto saranno punite con la sanzione del 30%, con riduzione al 25% per le rate con scadenza a decorrere dal 1° settembre.

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