di Antonio Chiarello
Si al rimborso IMU per i fabbricati che transitano da categoria catastale imponibile in F7 ma solo dalla data di variazione catastale.
Con la sentenza n. 322/2024, dep.ta il 17.10.2024, la CGT I grado di Treviso sez.1, sottolinea la preminenza delle regole del rapporto d’imposta, richiamando la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent.n.14518/2024) sul punto.
La questione
Una società proprietaria di un fabbricato interamente adibito a infrastruttura di reti pubbliche per la comunicazione (centrale telefonica) ebbe a richiedere il rimborso IMU per svariate annualità, nonostante il fabbricato fosse iscritto in catasto in categoria D/1.
Per la contribuente, visto il co.2 dell’art.12 del D.Lgs n.33 del 15/02/2016, a mente del quale le c.d. centrali telefoniche, anche se ubicate all’interno di edifici, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’art.2 del D.M. n.18/1998 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, a far data dal 01/07/2016 (data di decorrenza delle disposizioni del D.Lgs. n.33/2016) non sussiste più il presupposto impositivo oggettivo dell’IMU, con la conseguenza che la variazione catastale con transito da D1 a F7, assume valenza solo dichiarativa e comunque retroagisce ex lege alla predetta data del 01/07/2016.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Treviso non ha condiviso la tesi della società contribuente, richiamando i pronunciamenti del giudice di legittimità in base ai quali, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto dalla normativa in commento, esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7) non può godere del beneficio. Per la Corte di merito, tale soluzione appare la più corretta poichè in armonia con le leggi d’imposta, secondo le quali, il presupposto impositivo si realizza per la circostanza che l’immobile risulti iscritto in catasto fabbricati con rendita attribuita.
Ne consegue che era onere della società intestataria di procedere, con immediatezza, alla variazione catastale, così da sottrarre (in tutto o in parte) detti immobili dall’imposizione; adempimento questo avvenuto, ma solo dal luglio 2023, con la messa in atti della variazione proposta. Solo a seguito di tale evento può dirsi venuto meno il presupposto impositivo.
Con la pregevole sentenza in commento, la CGT di primo grado di Treviso riporta la definizione di un giudizio sul rimborso nell’alveo delle leggi d’imposta di riferimento, sottolineando che per la corretta applicazione dell’art.12, D.Lgs 33/2016, non si può prescindere dalle concrete modalità di determinazione della base imponibile previste dalle norme d’imposta, con la conseguenza che spetta al contribuente il corretto classamento dell’immobile, a maggior ragione per la fattispecie in oggetto, di modo che la comunicazione dell’afferenza dell’immobile alla categoria catastale F7 debba elevarsi a presupposto necessario ai fini del riconoscimento del regime di esenzione.
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