CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2015, n. 21379
La mancata allegazione dell’avviso di ricevimento dell’accertamento notificato comporta l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del ricorso
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2015, n. 21379
La mancata allegazione dell’avviso di ricevimento dell’accertamento notificato comporta l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del ricorso
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento