Il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. È, pertanto, legittimo che l’amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva dell’imposta dovuta dalla società nei confronti del socio, essendo il diritto di difesa del medesimo garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa della cartella di pagamento o dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l’avviso di accertamento, in quanto socio all’epoca in cui il debito tributario è sorto (Cass. n. 11228/2007; n. 25765/2014; n. 27189/2014).
Cassazione su s.nc. il socio e’ perseguibile
Il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo
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