In materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), la controversia promossa dal contribuente – ai sensi dell’art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 40 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, e disciplinata dall’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011 – avverso l’ingiunzione fiscale, emessa dal comune in pendenza del giudizio tributario promosso contro l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e quindi sostanzialmente equivalente all’iscrizione dell’imposta nel ruolo notificata al contribuente, è assimilabile alla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del ruolo, con la conseguenza che la controversia medesima, alla luce del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 19, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 546 del 1992, e 15 del d.lgs. n. 504 del 1992, è attribuita alla giurisdizione del Giudice tributario
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