CASSAZIONE CIVILE – Ordinanza 16 novembre 2015, n. 23416
L”art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede, come unico limite alla notifica collettiva e impersonale agli eredi del contribuente nell’ultimo domicilio dello stesso, il fatto che questi abbiano comunicato, almeno trenta giorni prima, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi pertanto ritenere che sia posto a carico degli eredi un onere di informazione che se non assolto dispensa gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale che sia il tempo trascorso dall’apertura della successione.
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