Cassazione in tema di Tassa rifiuti alberghi

In tema di TARSU è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime

25 August 2015
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA 19/6/2015, n. 12769

La Cassazione pronunciandosi in materia di TASSA RIFIUTI – tassazione sugli alberghi ha ribadito quanto già scritto dalla Corte (sez. V, sentenza n. 5722 del 12/03/2007) per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.
A nulla rileva dunque la legislazione a favore delle imprese turistiche di cui all’art .7, comma 4 della legge n.135 del 2001 (legge quadro per il turismo) che aveva dato luogo all’annullamento della cartella esattoriale da parte dei giudici di secondo grado

 

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