Cambiano le regole per l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani

2 December 2014
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Il Dipartimento delle finanze, con il comunicato apparso sul proprio sito internet in data 1° dicembre 2014 ha anticipato l’uscita del decreto interministeriale 28 novembre 2014 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con tale decreto, emanato in attuazione del D.L. n. 66 del 2014, sono stati ridefiniti i criteri per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli situati in zone montane.

In particolare, l’art. 2 del decreto in commento stabilisce che sono esenti:

  • i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”;
  •  i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco.

Pertanto, come prescritto al successivo art. 3, i contribuenti che in base alle nuove regole sono tenuti al versamento dell’imposta dovranno effettuarlo, in un’unica soluzione, entro il  prossimo 16 dicembre.

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