Come è noto la TARI, introdotta ad opera della
Legge n. 147/2013 quale componente della IUC, è destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e viene applicata alle utenze con tariffe calcolate sulla base dei criteri dettati dal
D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento per l’attuazione della tariffa Ronchi). In particolare, il citato regolamento disciplina il cd “metodo normalizzato” o “metodo della tariffa binomia”. Al fine di giungere alla determinazione delle tariffe da applicare, il legislatore ha previsto che i costi del servizio, riportati nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario redatto dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani a preventivo), siano quelli specificati nell’allegato 1 al medesimo regolamento attuativo, secondo la seguente equivalenza:
ΣΤn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn – Xn )+ CKn
in pratica, il totale delle entrate tariffarie di riferimento all’anno “n” (ΣΤn), deve corrispondere alla sommatoria di tutti i costi previsti per la gestione del servizio erogato per i rifiuti solidi urbani, nell’anno precedente (CGn-1), uniti ai costi comuni derivanti dalle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente “n-1” (CCn-1), rivalutati secondo il tasso di inflazione programmata per l’anno di riferimento (IPn ), al netto del recupero della produttività per l’anno di riferimento (Xn ).
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