La
Commissione tributaria regionale di Roma esclude che l’avviso di intimazione emesso ai sensi dell’articolo 50 del dpr 602/73 sia atto autonomamente impugnabile in quanto non rientrante nell’elenco di cui all’articolo 19 del d. lgs 546/92.
L’avviso di intimazione viene notificato quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella e serve a riattivare la forza precettiva della cartella. Lo stesso atto si applica all’ingiunzione di pagamento rafforzata che, in tal caso, non soffre dei limiti dei 90 giorni di forza precettiva. La ctr stabilisce dunque che in caso di successiva notifica dell’avviso di intimazione, non è possibile impugnare la pretesa.
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