Qualora le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa si chiudano per una ragione che renda superflua la vendita degli immobili, i quali tornano, quindi, nel possesso del soggetto già sottoposto alle dette procedure, l’obbligazione tributaria sorta durante la pendenza delle stesse, mai venuta meno, è posta a carico del soggetto già fallito [o posto in liquidazione coatta amministrativa] e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo
I tributi locali nel 2016
di Cristina Carpenedo
Aggiornato con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
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“Le novità in materia di tributi locali nella legge di stabilità 2016”
a cura di Cristina Carpenedo
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