Dal 1° maggio 2013 la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è fissata al 5,2233% per cento in ragione annuale.
A stabilirlo è il provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, emanato in attuazione dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della norma innanzi indicata, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo era stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale.
Attualmente, invece, la Banca d’Italia con nota dell’8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012.
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