La motivazione dell’avviso di accertamento avrebbe dovuto – comunque ed indipendentemente dall’esistenza di uno strumento di comparazione per similitudine – essere integrata dai riferimenti che la legge esige per determinare l’imponibile e cioè il “valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno d’imposizione”, imponibile che la legge medesima vuole ricavato in base a molteplici parametri, quali previsti dall’articolo 5 Decreto del Presidente della Repubblica citato, che per le aree fabbricabili devono avere “riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” e per quanto attiene all’edificabilità questa non deve essere ipotetica ma “effettiva”. E ciò non risulta in alcun modo che sia stato fatto, risultando nel dettaglio che la motivazione del provvedimento di cui qui trattasi non abbia tenuto conto dei presupposti normativamente imposti ai fini del giudizio di stima.
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