Aree di parcheggio, Tari dovuta

di SERGIO TROVATO Lo ha stabilito la Suprema Corte: l’assoggettabilità non dipende dalla copertura o meno Si presume che nelle zone frequentate si producano rifiuti

1 July 2024
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di SERGIO TROVATO
Lo ha stabilito la Suprema Corte: l’assoggettabilità non dipende dalla copertura o meno
Si presume che nelle zone frequentate si producano rifiuti
Sono soggette alla Tari le aree adibite a parcheggio. Tutte le aree frequentate da persone sono presuntivamente produttive di rifiuti. Il tributo deve essere applicato nei confronti di chiunque occupio conduca localie aree scoperte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16265 dell’11 giugno 2024, secondo cui la società contribuenteè tenutaa pagare per i parcheggi, al di là che si tratti di aree coperte o scoperte. Infatti, “le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettatea tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi”. La tassazione delle aree coperte e scoperte. I parcheggi non possono essere considerati aree pertinenziali non soggette al tributo. Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza 1753/2019, ha sostenuto che i parcheggi degli ipermercati e dei centri commerciali sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Si tratta di aree operative, potenzialmente produttive di rifiuti. La mancata produzione di rifiuti deve essere dimostrata caso per caso dall’impresa che occupa gli immobili. Occorre distinguere le aree operative da quelle pertinenziali. Quindi, l’area assoggettata a parcheggio (anche gratuito) o quella destinata ad area di manovra dei mezzi adibiti al trasporto sono aree operative, essendo peraltro indispensabili e strumentali all’esercizio dell’attività commerciale. A meno che l’interessato non provi con apposita denuncia e idonea documentazione di avere diritto all’esonero dal prelievo. In questo senso si era già espressa la Cassazione con la sentenza 18500/2017, che ha qualificato i parcheggi aree scoperte operative. Non sono soggette alla Tarsu, così come oggi alla Tari, le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Secondo alcuni potrebbe rientrare in quest’ultima tipologia il parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale, che è un’area pertinenziale di un locale tassabile. Così come un cortile o un giardino condominiale, un’area di accesso ai fabbricati civili e così via. S’intende, infatti, per area accessoria o pertinenziale quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. L’orientamento giurisprudenziale è cambiato rispetto al passato. Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non a caso l’articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono però esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi. Rimangono soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell’ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Per le aree scoperte cosiddette operative esiste una presunzione di produzione di rifiuti. Dunque, o l’area non viene considerata operativa oppure non si vede come il contribuente possa dimostrare che il parcheggio non produca rifiuti. Normalmente tutte le aree, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge, sono potenzialmente produttive di rifiuti. Sempre la Cassazione, con l’ordinanza 19739/2021, ha chiarito che i parcheggi a pagamento sono soggetti alla tassa. Pertanto, i gestori dei parcheggi pubblici sono tenuti al pagamento nonostante detengano le aree pubbliche, mediante convenzione, nell’interesse dell’amministrazione comunale. Anche pontili e specchi acquei sono soggetti al pagamento della Tari, che è dovuta sulle superfici sia solide che liquide in cui si presume che vengono prodotti rifiuti. L’occupazione dello specchio acqueo o del pontile impone al contribuente di pagare il tributo. Per gli Ermellini (sentenza 3829/2009), la nozione di aree scoperte non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell’estensione. Rientrano tra le aree scoperte tassabili gli specchi acquei, poiché i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riversati sulla terraferma, al momento della sosta nel porto, devono essere smaltiti dai comuni. Gli specchi acquei sono soggetti al pagamento in quanto considerati superfici scoperte e non importa che si tratti di superfici liquide. Non sono soggetti a imposizione solo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione. Tra questi, rientrano quelli situati in luoghi impraticabili o in stato di abbandono. La legge, infatti, prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria.

In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 1° luglio 2024

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