Con la conversione in legge del d.l. n. 35 del 2013, il legislatore proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2013, l’uscita di scena di Equitalia dal settore della riscossione dei tributi locali.
Il comma 2-ter dell’art. 10 del citato d.l. n. 35, aggiunto in sede di conversione, infatti, stabilisce che i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del d.l. n. 70 del 2011, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.
Va ricordato che il comma 4, dell’art. 9 del d.l. n. 174 del 2012, aveva differito proprio al 30 giugno 2013 la cessazione delle attività di riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia.
Evidentemente, quindi, anche con il cambio di legislatura non sembrano essere ancora maturi i tempi per procedere al riordino del sistema della riscossione dei tributi comunali e provinciali, nonostante il fatto che la stessa Equitalia si fosse già preoccupata di informare gli enti locali interessati della sua prossima cessazione dall’attività di riscossione delle entrate locali.
Con l’abituale urgenza che ormai contraddistingue il modo di operare del legislatore, anche in questo caso non viene regolamentata in alcun modo la fase transitoria, dal momento che la nuova norma non chiarisce se Equitalia, al momento della cessazione delle attività di riscossione, dovrà continuare ad occuparsi dei vecchi ruoli trasmessi fino al 31 dicembre 2013 o se invece, si procederà alla loro restituzione agli enti impositori.
Inoltre, la disposizione contenuta nel comma 2-ter dell’art. 10 del d.l. n. 35 in commento, attribuisce ai comuni la possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia per la sola riscossione dei tributi, senza menzionare le entrate di natura non tributaria che, in alcuni casi, come nel caso delle sanzioni comminate per le violazioni al codice della strada, costituiscono una cospicua fonte di entrata dei bilanci comunali.
Si attende, quindi, un ulteriore intervento normativo che ponga riparo a questa dimenticanza.
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