È meritevole di fruire dell’esenzione da Imu l’immobile che rispecchi i requisiti fissati dal dm Infrastrutture del 22 aprile 2008 riportante le caratteristiche necessarie a classificare un immobile come alloggio sociale esente. È il canone reso dalla Cgt di I grado di Latina (giudice monocratico Costantino Ferrara) nella sentenza n. 639/2024, depositata lo scorso 17 giugno. Veniva opposto, da una azienda di edilizia residenziale pubblica, un avviso di accertamento Imu emesso dal Comune di Campodimele per il recupero del tributo relativo al 2019. Costituendosi in giudizio l’ente comunale, confermando la completezza motivazionale dell’atto, osservava che l’azienda ricorrente non aveva prodotto la necessaria dichiarazione Imu nella quale avrebbe dovuto dar conto della prova della destinazione a uso residenziale delle unità immobiliari oggetto d’imposizione. Ribadiva, quindi, la legittimità dell’atto in quanto nemmeno sconfessato da contratti di assegnazione o da perizie tecniche che avrebbero potuto dimostrare i requisiti necessari per fruire dell’esenzione dal tributo locale.
A quel punto, la ricorrente depositava in giudizio apposita relazione tecnica nella quale si illustravano le caratteristiche degli immobili, rientranti secondo la parte nella definizione di alloggi sociali. A riguardo, ha osservato il giudice, è il dm Infrastrutture del 22/4/2008 a stabilire quali debbano intendersi per fabbricati di abitazione civile destinati ad alloggi sociali descrivendoli come le unità abitative che svolgono “la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati”. La Cgt ha anche richiamato il dl n. 47/2014 che, all’art. 10 comma 3, considera alloggio sociale “l’unità immobiliare adibita a uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato”. Quelle enunciate, ben argomentate nella perizia di parte, erano caratteristiche senz’altro attribuibili agli immobili dell’Ater e, pertanto, il ricorso veniva accolto.
Infine, la Corte ha altresì specificato che tale esenzione non era neppure subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del dl n. 102 del 2013 (cfr. Cass. n. 23680/2020).
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