Come emerge dal tenore letterale della trascritta norma la “riduzione” deve essere “proporzionale” alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato.
La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria , non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita.
LEGGI la SENTENZA del Consiglio di Stato, n. 585/2018
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