Cosa fare se un contribuente non versa quanto richiesto? I chiarimenti derivati dalle Linee guida sulla Tares e dal relativo prototipo di regolamento hanno contribuito a costruire una procedura di recupero degli importi non pagati che analizzeremo nella presente scheda.
- Siamo collocati nell’attività di liquidazione per il recupero di importi non pagati da realizzare mediante l’atto di accertamento previsto nel comma 162 dell’articolo 1 della legge 296/2006.
- La sanzione da applicare è quella prevista dall’13 del d. lgs. 471/97
La riscossione della tassa rifiuti
Partiamo anzitutto dal ricordare che la tarsu era caratterizzata dalla forma di riscossione mediante liquidazione d’ufficio. Una modalità diversa dall’IMU che viene versata in autoliquidazione da parte del contribuente. La legge 147/2013 disciplina nel complicato comma 688 la regola generale sia per la riscossione della Tasi che per la Tari, delineando compiutamente solo per la prima un meccanismo di autoliquidazione. Per la Tari, è l’ente ad avere voce in capitolo mediante le scelte che deve fare nel regolamento del tributo, posto che non ci sono scadenze di legge per il versamento della Tari, ad eccezione del passaggio che ammette il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Come ricordato dalla nota ifel del 15 aprile 2016 (Faq webinar regolamenti), sembra un meccanismo in autoliquidazione che obbligherebbe il comune ad informare e assistere il contribuente, ma che ben può essere mantenuto in liquidazione dell’ente tramite apposita norma regolamentare.
Cosa accade con la Tares e con la Tari?
Partiamo anzitutto dal fatto che prima la Tares e poi la Tari sono state scritte con una disciplina che non parla di liquidazione dell’ente ma si limita a dire che l’ente invia il modello di pagamento precompilato.
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